Tutela del software e assistenza diritto d’autore: facciamo chiarezza
Può un programma informatico essere visto alla pari di un qualsiasi testo letterario? In base alle leggi europee sì, il che chiama in causa anche la protezione del copyright
Chi opera nel mondo dell’informatica sa bene che qualsiasi linguaggio di programmazione ha le sue regole e la sua sintassi, e può dar vita a qualcosa di nuovo. Lo pensa allo stesso modo anche la legge, secondo cui i software vengono inquadrati come vere e proprie opere, e quindi protetti dal diritto d’autore.
Va però specificato che esistono dettagli da chiarire, visto che la direttiva europea dedicata alla tutela dei software prevede diverse sfaccettature particolari. Ed è bene conoscerle, soprattutto in riferimento alla titolarità dei suddetti diritti. Ecco perché oggi cercheremo insieme di fare un po’ di chiarezza in merito.
Proprietà o titolarità dei diritti d’autore?
La Direttiva Europea 91/250/CEE è molto chiara in merito: quando si parla di software, non si chiama in causa la proprietà, bensì la titolarità dei diritti di copyright.
Cosa vuol dire? Che i diritti dell’autore vengono limitati alla forma espressiva, intesa nel senso pratico del termine, ovvero il codice sorgente che di fatto rende possibile il funzionamento del programma. Al contrario, l’idea alla base del software non viene coperta dalle leggi sul diritto d’autore, che si limita quindi in esclusiva al codice sorgente, equiparato ad un testo.
Chiaramente dipende molto dalla natura del programma: per fare un esempio, ci sono software che vengono distribuiti sotto licenza GPL (General Purpose Licence), e che possono essere copiati, distribuiti e utilizzati liberamente, ma attenendosi comunque a quanto stabilito dall’autore.
Un campo senza dubbio molto complesso
Proprio per via della sua particolare natura, non è semplice muoversi nel campo della protezione della titolarità di un programma informatico. Sono infatti diversi gli argomenti e i dubbi relativi a questo comparto, ma che è possibile chiarire, rivolgendosi ad uno studio specializzato nella tutela dei software.
Non è infatti facile definire i contorni della creazione intellettuale dell’autore, quindi si rende necessario il supporto di un team di professionisti, anche per ottenere una consulenza legale precisa sul tema. È un suggerimento valido pure per entrare in possesso di tutte le informazioni chiave, riguardanti ad esempio la registrazione del programma presso il registro della SIAE, e la durata della protezione.
Brevetto del software: sì o no?
Anche in questo caso, si entra in un territorio complesso, perché – per poter essere brevettato – un software deve possedere determinate caratteristiche, e rispettare certi requisiti. Nella fattispecie, un programma informatico è brevettabile quando agisce per risolvere una problematica tecnica o un’esigenza, attraverso un sistema creativo e fino a quel momento mai visto.
In altre parole, deve proporsi come una soluzione innovativa nel produrre un certo effetto tecnico. Naturalmente è valido il consiglio visto poco sopra: quando si parla di brevetti di software, è meglio affidare la questione nelle mani di uno studio esperto, per la preparazione e il successivo deposito presso la SIAE.
Concludendo, qualsiasi programma informatico originale e innovativo può essere protetto dall’autore, a livello di codice e di brevetto.
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